SUPERBONUS 110%

(E TENDE DA SOLE)


Tutto quello che c'è da sapere
sugli incentivi fiscali 2023

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Aggiornamento 2023

Il Superbonus 110% è stato introdotto dal Governo con il Decreto Rilancio n. 34 del 19.05.2020 e successivamente modificato, in numerose occasioni. L'iniziativa nasce per migliorare le scadenti prestazioni energetiche (e anche sismiche) del vetusto patrimonio immobiliare nazionale, offrendo una straordinaria opportunità ai contribuenti per eseguire opere di riqualificazione finalizzate ad abbattere i consumi; innalzare il comfort (estivo e invernale); aumentare il valore del proprio immobile, (inizialmente) senza la necessità di utilizzare risorse proprie (potendo contare sulla cessione del credito e/o lo sconto in fattura).

L’incentivo fiscale riguarda ovviamente anche l’installazione di tende da sole e delle altre schermature solari e porta, di fatto, la precedente aliquota di agevolazione fiscale dal 50% al 110%, a condizione che l’intervento sia eseguito in concomitanza con la realizzazione di opere di isolamento termico o con la sostituzione del generatore termico (i cosiddetti interventi “trainanti”).

Gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 introducono nel 2020, in piena crisi pandemica, un’eccezionale misura di supporto alla domanda interna, puntando sullo sviluppo sostenibile e in particolare sull’edilizia ad alta efficienza energetica, come settore strategico per la ripartenza economica. Il Superbonus propone infatti ai contribuenti l’occasione unica per riqualificare gli immobili esistenti.

1. Cos'è il Superbonus 110%?

Il contribuente, sostenendo interamente il costo degli interventi, può detrarre direttamente dalle proprie imposte sui redditi il 110% delle spese per l’esecuzione delle opere agevolate sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023 per i condomini, e fino al 30.09.2023 per gli edifici monofamiliari che al 30.09.2022 hanno raggiunto almeno il 30% degli interventi previsti. La detrazione dev’essere esercitata in 5 anni (per le spese sostenute fino al 31.12.2021, con cadenza di una rata all’anno) e in 4 rate annuali per le spese successive.
Facciamo un esempio: se un soggetto privato spendesse nel 2022 € 60.000 per riqualificare la propria abitazione, ogni anno per 4 anni, recupererebbe direttamente € 16.500 di mancato versamento delle imposte (a condizione di possedere un’adeguata capienza fiscale).


In alternativa alla detrazione fiscale diretta sulle proprie imposte, il contribuente che ha presentato la pratica edilizia entro il 31.12.2022, può scegliere di cedere il proprio credito d’imposta alle banche, agli intermediari finanziari o ad altri soggetti (privati o aziendali).

Oppure ancora, il contribuente che ha presentato la pratica edilizia entro il 31.12.2022, può chiedere di ottenere lo sconto diretto in fattura, cedendo il proprio credito di imposta all’impresa che realizza i lavori o ai fornitori coinvolti nell’intervento. Questi ultimi soggetti potranno a loro volta utilizzare il credito acquisito come compensazione (anche parziale) per il versamento dei propri tributi, oppure potranno cederlo ad altri soggetti (inclusi gli istituti bancari) ottenendo la liquidità a copertura dei costi di esposizione.

Al contribuente è lasciata la possibilità di scelta tra le varie opzioni ad ogni stato di avanzamento dei lavori (due al massimo per ciascun intervento e corrispondenti a non meno del 30% del totale della spesa), avvalendosi per l’esercizio dell’opzione - tramite il ricorso ai commercialisti e ai CAF abilitati alla trasmissione telematica - della Comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate (secondo le modalità individuate dal Provvedimento del 08.08.2020 e s.m.i.). Tale Comunicazione dev’essere inviata a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previste rende l’opzione inefficace.

Ogni beneficiario può sfruttare il Superbonus 110% per realizzare interventi al massimo su due unità immobiliari, fermo restando sempre il riconoscimento delle detrazioni per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.


Per comodità richiamiamo i soggetti beneficiari dell’incentivo:

  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari di proprietà o in locazione;
  • Condomini;
  • IACP;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • ONLUS;
  • Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della Legge n. 266 dell’11 agosto 1991;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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Per i condomìni e per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, i cui lavori sono iniziati (tramite il protocollo della pratica edilizia) e deliberati in assemblea entro il 31.12.2022, le spese congrue relative al Superbonus maturano un credito del 110% fino al 31.12.2023. Le spese sostenute nel 2024 potranno essere detratte al 70%, mentre quelle del 2025 potranno essere detratte al 65%.

Per gli interventi iniziati nel 2023, eseguiti sui condomini, sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e sulle prime case monofamiliari - il cui proprietario, e non più anche l’inquilino, dimostri di possedere un reddito di riferimento adeguato ai requisiti dell’art 9 del DL 18 novembre 2022, n. 176, convertito in Legge n. 6 del 13.01.2023 - l’aliquota per il recupero delle spese riferibili al Superbonus è ridotta al 90%.

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2. Cos’è lo sconto in fattura?

È facoltà dell’impresa che realizza i lavori e/o dei fornitori coinvolti di accettare l’applicazione dello sconto diretto in fattura.

In questo caso il fornitore anticipa sotto forma di sconto fino al 100% del corrispettivo dovuto, ricevendo in cambio dal cliente un credito di imposta pari al 110% del costo dei lavori, che potrà a sua volta “trasferire” alla banca o ad altri soggetti dotati di capienza fiscale. Lo Stato intende quindi sostenere l’onere finanziario dell’operazione, con il 10% di differenza sul prezzo dei lavori.

Preme evidenziare che restano sempre in capo al beneficiario originario della detrazione sia il possesso dei requisiti per l’accesso all’agevolazione, sia le eventuali responsabilità riscontrate dall’Agenzia delle entrate. Qualora infatti sia accertato il mancato possesso, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, rivalendosi sul soggetto originario. In pratica il soggetto che acquisisce in buona fede il credito non rischia nulla e non perde il diritto alla detrazione, poiché la responsabilità ricade sempre sul soggetto che ha ceduto la detrazione per primo.

Ai fini dell’opzione per la cessione del credito (preferibilmente del tipo “pro soluto”) o per lo sconto in fattura, il beneficiario originario (il cosiddetto cedente) deve infatti richiedere, con l’aiuto di un commercialista o di un CAF abilitato, il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti alla detrazione. I dati devono essere comunicati in via telematica secondo le modalità disposte dal Provvedimento emanato dall'Agenzia delle entrate l’8 agosto 2020.

Sempre ai fini della cessione del credito o per lo sconto in fattura, i tecnici abilitati, incaricati dal proprietario dell’immobile, asseverano tramite invio all’ENEA, sia il rispetto dei requisiti previsti, sia la congruità delle spese sostenute allegando il computo metrico, relativo a tutti gli interventi eseguiti, compilato verificando il non superamento dei prezzi medi rilevati nei prezzari regionali (o in quelli editi dalla DEI, Tipografia del genio civile). I professionisti devono inoltre stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile (verificando che la stessa non escluda i limiti operativi individuati dal Superbonus), con massimale dedicato e adeguato al numero delle attestazioni o delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi (e comunque non inferiore a € 500.000), al fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati ai propri clienti e nei confronti del bilancio dello Stato.
Anche l’IVA, oltre a tutte le opere edili provvisionali e accessorie (connesse agli interventi effettuati e agevolati) e alle spese professionali sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni (i cui corrispettivi sono stabiliti secondo i valori massimi individuati nel DM “Parametri” del 17 giugno 2016), rientrano tra le spese detraibili.

3. Quali tipologie di immobili possono beneficiare di Superbonus?

Il Superbonus è rivolto alle persone fisiche (ma anche agli IACP, alle associazioni del terzo settore e alle società sportive dilettantistiche per quanto riguarda gli spogliatoi) e può essere utilizzato dai condomìni, dagli edifici monofamiliari e delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (come per esempio le case a schiera o le unità bifamiliari) che siano funzionalmente indipendenti (con almeno tre delle seguenti quattro installazioni di proprietà esclusiva: impianto per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica e per il riscaldamento) e contestualmente dotate di accesso autonomo dall’esterno. Sono quindi esclusi dal provvedimento i fabbricati di proprietà di imprese e persone giuridiche, a meno che facciano parte di interventi sulle parti comuni condominiali nonché gli edifici privi di impianto di climatizzazione invernale funzionante o riattivabile. A tal proposito si segnala che il D. lgs. n. 48 del 10.06.2020 ha modificato la definizione di impianto termico includendo anche le stufe a legna o a pellet, i camini e i termo camini.

Per accesso autonomo dall’esterno di un’unità immobiliare si intende un ingresso indipendente, non comune ad altre unità, chiuso almeno da un cancello o un portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da un cortile o da un giardino o da una scala esterna, anche di proprietà non esclusiva.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al DPR 380/2001. Nel caso di accorpamenti o frazionamenti che modifichino il numero delle unità immobiliari durante i lavori, per l’individuazione del limite di spesa previsto dal Superbonus vanno considerate le unità immobiliari catastalmente censite all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

L’agevolazione fiscale in ogni caso non si applica alle unità immobiliari “di pregio” appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli).

Qualora l’edificio sia vincolato (come bene culturale o del paesaggio, secondo il D.lgs. 42/2004) oppure gli interventi “trainanti” siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi previsti dall’Ecobonus (comprese quindi le schermature solari e la sostituzione degli infissi esterni e dei cassonetti) anche se non eseguiti congiuntamente a uno degli interventi primari, ferma restando la necessità del doppio salto di classe energetica al termine dei lavori.

4. A quali lavori si applica il Superbonus?

Il Superbonus 110% dev’essere utilizzato per l’esecuzione dei cosiddetti lavori trainanti. Si tratta di interventi di isolamento termico degli elementi opachi (murature, coperture, solette di pavimento o di soffitto rivolte verso ambienti non climatizzati o verso l’ambiente esterno o verso il terreno), che coinvolgano almeno il 25% della superficie disperdente dell’immobile, oppure di interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (necessariamente centralizzati per i condomìni), con: caldaie a condensazione (con efficienza certificata almeno pari alla classe A di prodotto e con la contestuale installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia); con pompe di calore (anche in funzione ibrida e aventi i requisiti individuati nell’allegato F del Decreto Requisiti tecnici del 06.08.2020); oppure con impianti di microcogenerazione, a collettori solari oppure, esclusivamente per le aree non metanizzate, con caldaie a biomassa (almeno a 5 stelle). La potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore non può eccedere oltre al 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti. Nel caso di generatori di calore unifamiliari destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali non superiori a 35 kW.

La detrazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, cosiddetti “trainati” (già agevolati dall’Ecobonus), nei limiti di spesa previsti - incluse quindi le tende da sole e le schermature solari in genere - qualora siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi primari precedentemente richiamati.

Sulle singole unità immobiliari residenziali situate all’interno di edifici costituiti in condominio, è unicamente possibile realizzare interventi “trainati”.

Qualora si eseguano opere riconducibili sia agli interventi “trainati” sia a quelli “trainanti”, il contribuente potrà applicare una sola agevolazione (Superbonus o Ecobonus).

Occorre prestare attenzione che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainati” devono necessariamente essere comprese nell’intervallo di tempo tra la data di inizio (comprovata dal deposito della documentazione presso gli Uffici tecnici comunali) e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Il Decreto prevede inoltre, come interventi collegati ai precedenti, anche l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti solari fotovoltaici (fino a 20 kWp per unità immobiliare) e dei relativi sistemi di accumulo energetico. Questi ultimi due dispositivi godono, singolarmente, di un proprio limite di spesa pari a € 48.000, indipendente dagli altri interventi richiamati.

Approfondimenti

Superbonus 110%: quali sono i limiti di spesa?

Il limite di spesa detraibile al 110% per gli interventi che interessano l’isolamento termico dell’involucro è complessivamente di:

  • € 50.000 per gli edifici monofamiliari e per le unità abitative funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo esterno;
  • € 40.000 per i condomìni “minimi” costituiti da 2 a 8 unità immobiliari (da conteggiarsi per ciascuna unità immobiliare);
  • € 30.000 per i condomìni con più di 8 unità immobiliari (per ogni unità immobiliare).



La spesa massima ammessa alla detrazione Superbonus 110% per la sostituzione degli impianti è pari a:

  • € 30.000 per gli edifici monofamiliari e per le unità abitative funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo;
  • € 20.000 per i condomìni “minimi” costituiti da 2 a 8 unità immobiliari (da conteggiarsi per ciascuna unità);
  • € 15.000 per i condomìni con più di 8 unità immobiliari (per ogni unità).
Quali requisiti vanno rispettati per usufruire del Superbonus 110%?

Un professionista abilitato deve dimostrare tramite un Attestato di Prestazione Energetica “convenzionale” (eseguito ante e post operam, sull’edificio - nella sua interezza [APE “convenzionale”] in caso di condominio - o relativo alle singole unità indipendenti) che gli interventi effettuati (che devono comprendere almeno uno dei cd. “trainanti”) permettano un miglioramento di almeno due classi energetiche (per esempio da classe G a classe E).

Nel caso di interventi di coibentazione termica, il dispositivo di legge prevede che i materiali isolanti utilizzati debbano rispettare i “criteri ambientali minimi” (CAM), secondo quanto stabilito dal DM 11.10.2017. Si tratta fondamentalmente di accertarsi che i prodotti utilizzati siano accompagnati dalla dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025. Oltre a ciò, il Decreto Requisiti tecnici del 6 agosto 2020 (allegato E) ha previsto, e aggiornato, le trasmittanze termiche U limite da rispettare (ponti termici esclusi) per gli interventi di isolamento termico e per la sostituzione delle finestre (zona climatica E: Uw ≤ 1,30 W/mqK).

Come si devono effettuare i pagamenti?

Come già previsto per l’Ecobonus, i pagamenti delle fatture di anticipo, di avanzamento lavori e di saldo dovranno essere effettuati dai contribuenti privati mediante bonifico parlante. Possono essere utilizzati indifferentemente i modelli già predisposti dagli istituti bancari per l’Ecobonus ovvero per il Bonus Casa.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile) nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. In quest’ultimo caso è sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Il tecnico abilitato incaricato dal contribuente, una volta conclusi gli interventi (o per ogni SAL), dovrà comunicarne i dati all’ENEA secondo le modalità definite dal Decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020.

Le tende da sole e le schermature solari beneficiano del Superbonus?

Le spese sostenute per l’installazione o la sostituzione di schermature solari, anche dotate di meccanismi automatici di regolazione (il cui limite di costo è di 276 €/mq), e per la sostituzione di infissi e finestre (il cui limite di costo per le zone climatiche D, E ed F è di 780 €/mq per i serramenti e di 900 €/mq per serramenti con chiusure oscuranti), accedono al Superbonus a condizione che siano opere realizzate contestualmente ai cosiddetti interventi “trainanti” (isolamento termico o sostituzione del generatore dell’impianto di riscaldamento). Gli interventi effettuati devono portare complessivamente al miglioramento di almeno due classi energetiche.

Preme sottolineare che i massimali di costo indicati nell’allegato A del Decreto Costi Massimi del 14.02.2022 non includono l’Iva, né la messa in opera delle tecnologie, né le spese professionali.
La spesa massima detraibile per le schermature solari e per gli infissi ammonta, singolarmente e separatamente, a € 54.545,45 per unità immobiliare.
Le spese sostenute che dovessero eccedere il costo massimo unitario e/o la spesa massima ammissibile restano a carico del contribuente, essendo fatto divieto di utilizzare per la quota rimanente alcun altro strumento di agevolazione fiscale.

A scanso di equivoci, è giusto ricordare che la grandissima parte delle zanzariere non gode di alcun bonus fiscale (il bonus zanzariere non esiste!). L’agevolazione è riservata unicamente alle schermature solari con fattore solare gtot certificato inferiore o uguale a 0,35. Nel cataloghi di Pronema sono presenti alcune tipologie di zanzariere dotate di rete rinforzata, certificate con un valore di gtot pari a 0,35, che quindi presentano le caratteristiche per renderle detraibili.

E per chi non può accedere alla detrazione del Superbonus?

Per qualunque categoria di immobile e di contribuente non contemplata dal Superbonus (come gli immobili di pregio e tutti gli immobili non residenziali, come uffici, negozi e industrie, ecc.), così come per quelle tipologie di intervento che per loro natura non riescono a rispettare i requisiti imposti, resta in vigore la possibilità di accedere all’Ecobonus - come quello dedicato alle tende da sole, alle schermature solari in genere e alla sostituzione di serramenti, infissi e cassonetti – che prevede la detrazione fiscale in dieci anni, del 50% (fino a € 60.000) di tutte le spese sostenute, nel rispetto dei costi massimi definiti dal DM 14.02.2022 (276 €/mq per le schermature solari).

Qualora si realizzino interventi riconducibili a più strumenti agevolativi, il contribuente, nel rispetto degli specifici adempimenti, per poterle sfruttare dovrà contabilizzarle distintamente, mediante fatturazioni separate.

Quali novità prevedeva la Legge di bilancio 2020?

Sono ammessi all’incentivo anche gli edifici plurifamiliari composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sono ammessi all’incentivo anche gli interventi di isolamento termico delle coperture, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Il limite di spesa per singola unità immobiliare, relativo alle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici è fissato in: € 2.000 per gli edifici singoli, € 1.500 per gli edifici fino a 8 unità immobiliari e € 1.200 per gli edifici con più di 8 unità.

Sono ammessi all’incentivo anche gli interventi eseguiti sugli edifici diruti (i cd. collabenti, di categoria catastale F/2, privi di porzioni di pareti perimetrali o di coperture), purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Per gli interventi che accedono al Superbonus è necessario esporre un cartello di cantiere con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Ecobonus, superbonus
e tende da sole:

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