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Tutte le novità sui bonus edilizi 2022

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Il 2021 si è chiuso con la nuova Finanziaria e diverse interessanti novità sul tema Bonus Edilizi. Vediamole assieme.

11 gennaio 2022


11 gennaio, 2022

PREMESSA. Questo articolo è del 2022. A fine dicembre 2023 il Governo italiano ha confermato e aggiornato, fino al 31 dicembre 2024, gli incentivi fiscali, tra cui l’Ecobonus, dedicato agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle singole unità immobiliari e degli edifici in genere. Le schermature solari, i sistemi oscuranti e i serramenti esterni continuano quindi a godere del recupero fiscale del 50% delle spese congrue sostenute, tramite detrazione direttamente applicata sulle imposte dovute dal beneficiario dell’incentivo.


La legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 proroga lo sconto in fattura e la cessione del credito, estende ufficialmente tutti i bonus edilizi (Superbonus, Ecobonus e Bonus casa), riduce la necessità di allegare il visto di conformità e l’attestazione sulla congruità delle spese (e ne rende detraibili i costi professionali).

Queste le principali, e favorevoli, novità contenute nella Finanziaria 2022 interessanti per il settore dei serramenti e delle schermature solari. Analizziamole nel dettaglio.

N.B. Questo contenuto è del 2022. Trovi gli ultimi aggiornamenti in Ecobonus e superbonus 2023, quali sono le novità


Sconto in fattura e cessione del credito

In regime di Superbonus è estesa fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il contribuente di scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo della detrazione diretta.
Per i bonus edilizi ordinari, Ecobonus e Bonus casa, l’opzione è valida fino al 31 dicembre 2024.
 

Superbonus

La Manovra finanziaria 2022 modifica alcuni passaggi dell’articolo 119 del DL 34/2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introducendo una proroga del Superbonus 110%, con scadenze differenziate a seconda del soggetto beneficiario.

Per gli interventi eseguiti sulle unità monofamiliari la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Rispetto alla prima bozza della legge non è più previsto alcun tetto ISEE, né alcun riferimento alla sola abitazione principale, né alla necessità che la CILAS fosse presentata entro il 30 settembre 2021.

Per gli interventi effettuati sui condomini (e per gli edifici assimilabili) la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023. L’aliquota passerà al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per quelle del 2025.

Gli interventi trainati - come la sostituzione dei serramenti, l’installazione delle schermature solari, ma anche gli impianti fotovoltaici e le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici - seguono le medesime scadenze dei trainanti. Quindi anche le opere di efficientamento energetico eseguite sulle singole unità immobiliari inserite in edifici condominiali (come la sostituzione dei serramenti e l’installazione delle schermature solari), che eseguono interventi trainanti sulle parti comuni, potranno accedere al Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023.

Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 è prevista la detrazione in quattro quote annuali di pari importo.

È utile ricordare che per le fatture saldate entro il 31 dicembre 2021 è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale opzione per la cessione del credito entro il 16 marzo 2022. Il tecnico abilitato può trasmettere all’ENEA l’eventuale asseverazione sullo stato di avanzamento dei lavori (al 30% o al 60%), entro la medesima scadenza, scrivendo nelle note: “Allo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti sono avvenuti entro il 31 dicembre 2021”.
 

Bonus ordinari: Ecobonus e Bonus Casa

Le detrazioni fiscali dedicate al risparmio energetico (Ecobonus ordinario al 50% e al 65%) e alle manutenzioni straordinarie delle unità residenziali (Bonus Casa, su una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare) sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
 

Visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese

Il DL 157 dell’11.11.2021 (misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti nei confronti delle agevolazioni fiscali), che alla sua uscita aveva procurato non poche perplessità, è stato trasfuso nella Finanziaria 2022. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto.

La legge 234/21 conferma l’obbligo di allegazione del visto di conformità (rilasciato dai commercialisti abilitati e dai CAF) e dell’asseverazione della congruità delle spese detraibili (a cura dei tecnici abilitati: geometri, architetti, ingegneri), sia nel caso di detrazione diretta in regime di Superbonus (tranne quando la dichiarazione fiscale è presentata direttamente dal contribuente oppure tramite il sostituto d’imposta), sia in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (non quindi in caso di detrazione diretta dalle imposte del beneficiario) in relazione a interventi edilizi diversi da quelli ammessi al Superbonus.

Sono esclusi dall’obbligo di allegazione del visto di conformità e della congruità delle spese gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio (ma non per il Bonus  facciate) e gli interventi classificati di edilizia libera: è il caso delle schermature solari e della gran parte delle sostituzioni dei serramenti (quando non via siano modifiche ai materiali, ai colori o alle dimensioni originarie), così come anche ad esempio per la sostituzione dei generatori termici casalinghi.

In questi ultimi casi resta comunque sempre in vigore l’allegato I del Decreto requisiti tecnici che stabilisce i costi massimi dichiarati dal fornitore o dall’installatore.

Le legge di Bilancio specifica che le spese professionali, eventualmente sostenute per il rilascio dei visti, delle attestazioni e delle asseverazioni sono detraibili in base all’aliquota prevista dalla detrazione fiscale spettante.

Per l’asseverazione della congruità delle spese i tecnici potranno utilizzare, così come è previsto per il Superbonus, anche il prezzario DEI edito dalla tipografia del Genio civile, in attesa entro il 9 febbraio 2022, della pubblicazione dei valori massimi stabiliti, per alcune categorie di beni, mediante decreto del Ministero della transizione ecologica.
 

Bonus facciate

La Manovra fiscale estende la detrazione a tutto il 2022, riducendone  però l’aliquota dal 90 al 60%. Il Bonus facciate è dedicato alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al restauro delle facciate esterne degli edifici ubicati nelle zone omogenee A e B.
 

Eliminazione delle barriere architettoniche

La legge di Bilancio introduce una nuova detrazione del 75%, da suddividere in cinque quote annuali di pari importo, dedicata alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, negli edifici esistenti. L’importo massimo varia da 30.000 euro per i condomini con più di 9 unità, a 50.000 euro per le abitazioni monofamiliari. Anche in questo caso è applicabile lo sconto in fattura o la cessione del credito. In ambito Superbonus rimane sempre la possibilità di detrarre l’intervento (trainato) al 110%.
 

Bonus verde

È prorogata fino a tutto il 2024 la detrazione del 36% delle spese sostenute (fino a un massimo di euro 5.000 a unità), per la sistemazione a verde delle aree scoperte degli immobili residenziali esistenti (anche in condominio) e per la realizzazione delle coperture a verde e dei giardini pensili.
 

Bonus mobili

È prorogata fino a tutto il 2024 la detrazione del 36% delle spese sostenute (fino a un massimo di 10.000 euro per unità immobiliare per l’anno 2022 e fino a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024). La detrazione è dedicata all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ed è utilizzabile in presenza di una pratica edilizia comunale di manutenzione straordinaria.
 

In conclusione

Le tende da sole e le pergole bioclimatiche Pronema continueranno a godere fino a tutto il 2024 dello sconto fiscale del 50% su tutte le spese sostenute dal contribuente per la loro fornitura, posa e per le opere edili correlate. La detrazione è valida sia in sostituzione a elementi già esistenti, sia in caso di nuova installazione.

Le schermature restano inoltre detraibili al 110% come intervento trainato dal Superbonus (valido fino a tutto il 2022 per le monofamiliari e fino al 2025 per gli edifici plurifamiliari).

Inoltre, essendo i dispositivi dei protezione solare classificati come opere di edilizia libera sono esenti dall’allegazione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese (come anche la gran parte dei serramenti in sostituzione agli esistenti).

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Alessandro Palazzo

Architetto, consulente energetico CasaClima. Professore Politecnico Milano e ITS Varese. Consulente tecnico presso Pronema Srl. Web communication (edilizia zero consumo, agevolazioni fiscali).

Architect, energy consultant CasaClima. Professor at Politecnico Milano and ITS Varese (Italy. Technical consultant at Ponema Srl. Web communication (zero construction consumption, tax breaks).

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