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Decreto prezzi e bonus edilizi: i massimali ammessi in detrazione

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I nuovi costi massimi per gli interventi ammessi al Superbonus 110 e per gli altri bonus fiscali.

01 aprile 2022


01 aprile, 2022

N.B. Questo contenuto è del 2022. Trovi gli ultimi aggiornamenti in Ecobonus e superbonus 2023, quali sono le novità

Il 16 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del 14 febbraio 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. La Legge di Bilancio 2022 prevedeva l’uscita del Decreto Costi massimi - così come è stato soprannominato - entro il 9 febbraio, ma alcune controlli da parte della Corte dei conti ne hanno rallentato il percorso.

Lallegato A del Decreto stabilisce i costi massimi detraibili per le tipologie di intervento che hanno effetto sull’efficienza energetica degli edifici, come per le schermature solari.

Dai costi indicati (espressi per ogni mq o per kW, a seconda dei casi) restano escluse le spese, sostenute dal beneficiario, relative alla messa in opera dei beni, alle eventuali opere complementari strettamente necessarie all’intervento, alle spese professionali e all’Iva.

Il Decreto entra ufficialmente in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (quindi dal 15 aprile 2022) e dovrà essere utilizzato per tutti gli interventi edilizi che avranno accesso ai bonus fiscali (Ecobonus e Superbonus) i cui lavori inizieranno successivamente alla sua entrata in vigore. Per quanto riguarda il Bonus Casa (detrazione al 50% delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio con destinazione residenziale) la sua applicazione è necessaria nel solo caso in cui la spesa complessiva dei lavori sia superiore a 10.000 euro e il contribuente decida di fruire del beneficio fiscale mediante sconto in fattura o cessione del credito.
Qualora ne sia prevista la presentazione, farà fede la data di protocollo della pratica edilizia presso il Comune oggetto dell’intervento. Per gli interventi in edilizia libera (come per le pergotende, le pergole bioclimatiche, le schermature solari in genere e per la sostituzione di serramenti mantenendo inalterati colori, materiali e tipologia di apertura) sarà invece rilevante la data della fattura del primo acconto versato.

Decreto prezzi: da quando i nuovi massimali

Quindi, fino al 14 aprile 2022 per stabilire il costo massimo agevolabile in caso di Ecobonus in edilizia libera o con un importo dei lavori complessivo inferiore a 10.000 euro (Iva inclusa, per i privati), si continuerà a utilizzare l’Allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020.
Dal 15 aprile 2022 l’Allegato A del Decreto Costi massimi sostituisce integralmente l’Allegato I del Decreto Requisiti, che non dovrà più essere utilizzato, in quanto obsoleto. L’Allegato A infatti ha previsto, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, un aumento generalizzato del 20% dei costi detraibili.

Nuovi massimali schermature solari

Per la fornitura delle schermature solari, la cui detrazione fiscale nell’Allegato I era consentita fino a un massimo di 230 €/mq, l’Allegato A prevede un massimale di costo pari a 276 €/mq, a cui aggiungere i costi per le eventuali opere necessarie (come per esempio per la dismissione del precedente tendaggio), per la posa in opera, per l’Iva e per le spese professionali.

Decreto costi massimi: l’asseverazione di congruità dei costi

Così ha spiegato l’ing. Prisinzano, responsabile della Task-force Detrazioni fiscali e normativa per l’efficienza energetica di ENEA, durante un seminario tenuto in collaborazione con ANIT:
“Il Decreto n. 75 del 14 febbraio 2022 diventa il riferimento ufficiale per l’asseverazione della congruità dei costi. Non sostituisce i prezziari, ma stabilisce la soglia entro la quale viene riconosciuta l’agevolazione”.

Ciò significa che lAllegato A dev’essere utilizzato per gli interventi di efficienza energetica che accedono ai bonus edilizi (con poche eccezioni verificabili nello schema sottostante). Inoltre, in tutti i casi in cui la Legge di Bilancio 2022 prevede l’asseverazione della congruità dei costi, il tecnico deve verificare che il prezzo proveniente dall’analisi dei prezziari consentiti, non superi il costo massimo stabilito dall’Allegato A. Ovviamente la parte eccedente non potrà in alcun modo essere oggetto di detrazione.

I costi massimi per gli impianti fotovoltaici, per le batterie di accumulo e per la ricarica dei veicoli elettrici rimangono stabiliti dal Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, con tutte le sue successive modifiche e integrazioni.

Per tutti i costi non presenti nell’Allegato A (come per esempio per la messa in opera delle schermature solari), il tecnico, nei casi previsti, farà riferimento ai prezziari regionali, ai listini delle camere di commercio o a quelli pubblicati dalla casa editrice DEI. Nei casi in cui la congruità del costo detraibile può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore, i costi non compresi nell’Allegato A saranno stabiliti dal fornitore stesso mediante l’applicazione di prezzi ragionevoli. Il costo della “messa in opera dei beni” sarà riportato in fattura insieme ai costi delle opere complementari (rimozione e smaltimento dei dispositivi esistenti; carico, trasporto e scarico dei beni forniti; tiro e distribuzione al piano; pulizia e smaltimento degli imballaggi, ecc.) e alle spese professionali (sopralluogo e rilievo delle misure, disegni di posa, configurazione dell’ordine e pratica Enea).

Restando in attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero della transizione ecologica riguardanti alcuni aspetti incerti nell’applicazione del Decreto, appare evidente che qualora la spesa sia rilevante (serramenti speciali, pergole bioclimatiche, ecc.), in ambito residenziale la soluzione che consente la massima detrazione - poiché non è previsto alcun massimale unitario - risulta l’accesso al Bonus Casa con detrazione diretta in 10 anni del 50% di tutte le spese sostenute (fino a 96.000 euro, Iva inclusa). In questo caso, lo ricordiamo, è obbligatoria la presentazione di un titolo edilizio autorizzativo dell’intervento. Per un completo godimento dello strumento agevolativo occorre anche verificare la capienza fiscale del beneficiario.

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Alessandro Palazzo

Architetto, consulente energetico CasaClima. Professore Politecnico Milano e ITS Varese. Consulente tecnico presso Pronema Srl. Web communication (edilizia zero consumo, agevolazioni fiscali).

Architect, energy consultant CasaClima. Professor at Politecnico Milano and ITS Varese (Italy. Technical consultant at Ponema Srl. Web communication (zero construction consumption, tax breaks).

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