29
luglio
2020
Questo articolo è tratto da “Abitare una casa naturale”, il podcast di Pronema. Puoi leggere il testo oppure ascoltare l’episodio.
Cosa è cambiato, dal 2018, sul trattamento dell’IVA, cioè sull’imposta sul valore aggiunto, nel mondo dei serramenti in generale? Con la Circolare numero 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come esporre in fattura le aliquote IVA per la vendita dei serramenti e dei loro componenti accessori.
È importante notare che la casistica affrontata dalla Circolare riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Si occupa quindi, per sintetizzare, dei classici lavori di rinnovamento eseguiti nelle nostre case.
È noto che in caso di fornitura di serramenti con eventuale posa, l’IVA può essere, a seconda dei casi, del 4%, del 10%, del 22% oppure ancora mista al 10-22%.
La compresenza di tutte queste casistiche ha creato non raramente un po’ di confusione nella compilazione delle fatture.
Sappiamo infatti che in numerosi casi l’esecutore dei lavori può utilizzare un regime IVA agevolato - attualmente al 10% - sulle prestazioni di servizio e sui beni necessari a realizzare l’intervento.
Tuttavia, quando il rivenditore di serramenti, il produttore o l’appaltatore dei lavori, fornisce beni di valore significativo – che sono quelli elencati nel Decreto Ministeriale del 29 dicembre 1999 e tra i quali sono compresi gli infissi esterni e interni - l’aliquota ridotta, si applica soltanto fino a concorrenza del valore dell’intera prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi stessi.
In sostanza il calcolo avviene sottraendo dall’imponibile totale della fattura, il valore dei beni significativi. Sul valore residuo degli stessi beni, l’IVA invece si applica nella misura ordinaria, che attualmente è al 22%.
In altre parole quando il valore del bene significativo non supera la metà dell’intera prestazione, resta interamente soggetto ad aliquota IVA al 10%.
L’incertezza però in quest’ambito è sempre consistita nello stabilire cosa si intendesse con bene significativo e quali beni o servizi confluissero nell’individuazione del suo valore complessivo.
La classica domanda che infatti ci si poneva era se considerare o meno tra i beni significativi anche tutte le componenti accessorie al serramento, come potrebbe essere una persiana o una tenda da sole. E non trovando risposte certe a livello normativo, ogni artigiano o rivenditore faceva a modo suo, assumendosene i rischi del caso, piuttosto che riversando l’onere sull’acquirente privato, per il quale però, malauguratamente, l’IVA rappresenta un costo e quindi anche una discriminante nella scelta di un’offerta rispetto a un’altra.
Ma dopo anni di dubbi e incertezze sull’applicazione della norma, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha specificato con precisione quale percentuale IVA applicare a tutti i componenti forniti insieme ai serramenti – in quanto parti autonome rispetto ai beni significativi – e come esporli correttamente in fattura.
Innanzitutto l’Agenzia delle Entrate afferma che, nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente (in regime di manutenzione ordinaria e straordinaria), in caso di fornitura e contestuale posa, tutti i beni non significativi sono soggetti a IVA agevolata al 10%.
Nell’elenco dei beni significativi richiamati dal DM 29.12.99 non compaiono per esempio le zanzariere, le veneziane, le tende da sole, i controtelai, i monoblocchi termoisolanti, i cassonetti, le tapparelle, gli scuri, le grate di sicurezza, e neppure i coprifili, i contro-davanzali, i sigillanti, le schiume né le guaine. Tutti questi prodotti sono quindi individuati come parti staccate dall’infisso e godono tutti dell’aliquota IVA ridotta al 10%, senza eccezioni.
La Circolare specifica però che le parti staccate dei beni significativi, fornite insieme a questi ultimi, per non essere ricomprese nel valore dell’infisso e godere quindi del regime di IVA agevolata, devono assumere rilevanza autonoma. Altrimenti, se fossero componenti strutturalmente integrate al bene significativo e concorressero alla normale funzionalità dell’infisso, devono confluire nel valore del bene stesso.
Come ad esempio un vetro rispetto al telaio di una finestra, che non può certo definirsi come parte autonoma.
Per poter applicare l’IVA ridotta al 10% bisogna quindi verificare l’autonomia funzionale delle parti accessorie rispetto al serramento.
Il criterio da adottare per l’individuazione degli accessori dotati di autonomia non è la loro inamovibilità o la tipologia del sistema di fissaggio della parte staccata, ma piuttosto la circostanza che si tratti o meno di elementi senza i quali l’infisso non potrebbe funzionare.
In questi casi, per evitare contestazioni, conviene quindi che in fattura sia evidenziata la presenza di componenti accessori non strutturalmente integrati al serramento.
Qualora invece l’intervento di manutenzione riguardi la sola componente staccata (senza quindi la presenza in fattura di uno o più serramenti) non vi sarebbe alcun dubbio: l’IVA da applicare è ridotta al 10%, sia per la prestazione sia per la fornitura. La Circolare 15/E specifica inoltre che le zanzariere, le tapparelle e gli altri sistemi oscuranti (come i frangisole, le veneziane e gli scuri), qualora non siano strutturalmente integrati negli infissi (come per esempio le veneziane inserite nei vetri camera), non rientrano tra i beni significativi e quindi sono soggette a IVA al 10%.
Le grate di sicurezza sono invece considerate, in ogni caso, funzionalmente autonome rispetto agli infissi, senza la necessità di evidenziare tale caratteristica in fattura, e quindi anche loro, senza alcun dubbio, vanno esposte con IVA al 10%.
Leggi anche: Aliquota IVA 10% sulle schermature solari: cosa dice l’Agenzia delle Entrate
DOMANDE E RISPOSTE
Come calcolare il valore dei beni significativi?
Per determinare il valore di un bene significativo, da esporre distintamente in fattura, l’esecutore di un serramento, come potrebbe essere una falegnameria, deve prendere in considerazione unicamente i costi derivanti dalla produzione del bene stesso – cioè le materie prime e la manodopera impiegate, gli ammortamenti dei macchinari e dei capannoni, gli affitti e i costi di manutenzione – escludendo però i costi generali, amministrativi e di distribuzione.
Nel caso invece di un fornitore che comperi il prodotto da terzi, il valore del serramento, cioè del bene significativo, non può essere inferiore al prezzo di acquisto, come risulta dai documenti di acquisizione del bene stesso.
Merita quindi sottolineare che, in ogni caso, il ricavo, cioè il cosiddetto margine di ricarico o mark-up del prestatore d’opera, sia esso un falegname o un rivenditore, non rientra nella definizione del valore del bene significativo, e resta quindi soggetto ad aliquota IVA al 10%.
Leggi anche: IVA sui serramenti: un metodo facile che semplifica il calcolo
Quali sono le modalità di fatturazione?
Innanzitutto la Circolare chiarisce che, nel caso la prestazione si svolga nell’ambito di un intervento di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (cioè i cosiddetti interventi pesanti, individuati nel Testo Unico per l’Edilizia DPR 380 del 2001), realizzati su qualunque tipologia di immobile, l’IVA applicabile è sempre ridotta al 10%.
Nel caso invece di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguiti su immobili a prevalente destinazione residenziale, qualora i beni siano forniti da un soggetto diverso da chi esegue la posa, o vengano acquistati direttamente dal committente, risultano sempre soggetti a IVA ordinaria al 22%.
Come invece capita più frequentemente in caso di opere di manutenzione, se la prestazione riguarda sia la fornitura sia la posa, oltre ovviamente al corrispettivo complessivo, la fattura deve indicare distintamente il valore dei beni significativi forniti, così da separarli dalle altre voci, come già abbiamo detto.
In quali casi i serramenti e i loro componenti accessori possono beneficiare dell’IVA ridotta al 10%?
L’IVA agevolata dev’essere applicata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sugli immobili residenziali, in cui oltre alla fornitura dei beni sia necessariamente prevista la loro posa.
I serramenti possono beneficiare interamente dell’IVA ridotta al 10%?
L’aliquota ridotta si applica ai beni significativi, come lo sono i serramenti, soltanto fino a concorrenza del valore dell’intera prestazione effettuata, considerato al netto del valore dei beni stessi (ossia sottraendo il valore dei serramenti dall’imponibile totale).
In altre parole possiamo dire che i serramenti devono essere ivati al 10% fino al raggiungimento del valore di tutte le altri voci presenti in fattura. Mentre sul valore residuo degli stessi, l’IVA si applica nella misura ordinaria al 22%.
Quindi nel caso in cui il valore del bene significativo fosse inferiore o uguale al 50% del valore dell’intera prestazione, le voci presenti in fattura sarebbero interamente soggette ad aliquota IVA al 10%.
Se infatti un serramentista avesse fornito e posato una finestra da 1.000 euro e una tenda da sole da 500 euro, e il servizio di posa fosse esposto con un costo di 500 euro, per un imponibile totale quindi di 2.000 euro, tutte le precedenti voci sarebbero ivate al 10%, poiché il valore del bene significativo (cioè i 1.000 euro della finestra) risulta pari alla somma di tutte le altre voci.
Il corrispettivo totale della fattura sarebbe stato quindi di 2.000 euro + 200 euro di IVA, pari a 2.200 euro.
Se invece il serramento fosse costato 2.000 euro, a parità delle altre voci, l’IVA del bene significativo si sarebbe dovuta ripartire al 10% per i primi 1.000 euro, come nell’esempio precedente, e al 22% per i restanti 1.000 euro che superano il valore degli altri beni e servizi esposti. In questo caso il corrispettivo ivato della fattura sarebbe stato di 3.420 euro, cioè 3.000 euro + 420 euro di IVA.
Come si calcola in fattura il valore del bene significativo?
In poche parole possiamo dire che il valore del bene significativo dev’essere legato al suo costo di produzione o di acquisizione, senza considerare il ricavo d’impresa.
I componenti accessori possono beneficiare interamente dell’IVA ridotta al 10%?
Tutti i beni non individuati come significativi, nel caso di manutenzione di un’unità residenziale, sono interamente soggetti all’IVA agevolata al 10%.
Le zanzariere e le tende da sole ad esempio, se fornite e installate dallo stesso soggetto, devono essere interamente ivate al 10%, poiché non rientrano tra i beni significativi.
Quale aliquota IVA si deve applicare alle voci dei servizi relativi alla posa e al margine di ricarico?
L’esecuzione dei servizi di posa e il ricavo del serramentista non devono rientrare nella definizione del valore del bene significativo, restando quindi, in ogni caso, soggetti ad aliquota IVA al 10%.
Come si dovrebbe esporre in fattura la voce relativa al ricarico d’impresa?
Poiché nel valore del bene significativo non deve confluire il margine di ricarico del rivenditore o del produttore, conviene esporre in fattura una voce denominata “posa e servizi” nella quale conteggiare sia il costo dell’installazione dei beni forniti, sia il mark-up dell’imprenditore. Come abbiamo già visto, questa voce sarà ivata al 10%.
Quale aliquota IVA bisogna applicare se i serramenti e i componenti accessori fossero solo forniti, senza quindi provvedere alla loro posa?
Qualora i beni siano forniti da un soggetto diverso da chi esegue la posa, o vengano acquistati direttamente dal committente, risultano sempre soggetti a IVA ordinaria al 22%.
Per ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’IVA, invitiamo a scaricare gratuitamente il vademecum PDF redatto da Pronema.
Alessandro Palazzo
Architetto, consulente energetico CasaClima. Professore Politecnico Milano e ITS Varese. Consulente tecnico presso Pronema Srl. Web communication (edilizia zero consumo, agevolazioni fiscali).
Architect, energy consultant CasaClima. Professor at Politecnico Milano and ITS Varese (Italy. Technical consultant at Ponema Srl. Web communication (zero construction consumption, tax breaks).
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