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Ecobonus e Superbonus: i massimali di spesa e i limiti di costo negli interventi

04

settembre

2021

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Per gli sgravi fiscali serve un duplice controllo delle spese affidandosi, in genere ad un professionista abilitato.

04 settembre 2021

N.B. Questo contenuto è del 2021. Trovi gli ultimi aggiornamenti in Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa 2024: gli aggiornamenti sulle detrazioni fiscali


 

 

Ecobonus e Superbonus costituiscono straordinarie opportunità per chi desideri eseguire interventi di riqualificazione energetica sui  propri immobili.
Entrambe le agevolazioni fiscali riconoscono, tra gli interventi ammessi, anche la sostituzione dei serramenti e l’installazione di tende da sole, pergotende, pergole bioclimatiche e in generale di tutte le schermature solari. Si tratta di quelle tipologie di opere che in ambito Superbonus sono definite come interventi trainati.
 

Vedi anche: Tende da sole, ecobonus e superbonus: chi può usufruire dell’uno o dell’altro beneficio fiscale?
 

In questo articolo intendiamo focalizzare l’attenzione sulle novità recentemente introdotte, e puntualmente richiamate nei vademecum pubblicati a fine gennaio 2021 da Enea, così da ottenere la detrazione delle spese sostenute, senza sorprese dell’ultimo minuto.

Nel caso per esempio che un contribuente intendesse utilizzare l’incentivo fiscale Ecobonus 50% per interventi sui serramenti, con inizio dei lavori successivo al 6 ottobre 2020 - che è la data di entrata in vigore del Decreto Requisiti tecnici - le spese sostenute sarebbero detraibili dimostrando che - per esempio in zona climatica E - gli indici di trasmittanza termica raggiunti dai nuovi infissi, risultino uguali o inferiori a 1,30 W/m2K - come prescrive l’allegato E del Decreto medesimo - e che le schermature solari siano certificate con un fattore di trasmissione solare totale, chiamato gtot, uguale o inferiore a 0,35.
Oltre alla verifica prestazionale, è necessario un duplice controllo sulle spese da sostenere. Bisogna infatti verificare che gli importi detraibili non superino i massimali di spesa e non eccedano i limiti di costo.

Incentivi fiscali e massimali di spesa

I massimali di spesa si differenziano a seconda del tipo di intervento effettuato.
In caso di sostituzione dei serramenti e di interventi di isolamento termico, sempre parlando di Ecobonus, la detrazione massima cumulativa - e consentita per ogni unità immobiliare - è pari a 60.000 euro.
Anche per le schermature solari la detrazione massima prevista è di 60.000 euro, intendendo tale importo come limite autonomo e differenziato dagli interventi di cui sopra.
Ma dicevamo che, oltre al massimale di spesa, esiste un’ulteriore e necessaria verifica per stabilire la detraibilità degli importi. Il controllo è relativo ai limiti di costo, così come indicati nell’allegato I del Decreto Requisiti tecnici del 6 agosto 2020, che li differenzia, a seconda della zona climatica in cui si trova l’immobile su cui si interviene.

Per esempio, in zona climatica E, che è la più diffusa in Italia, le protezioni solari sono detraibili fino a un costo massimo di 230 € per ogni metro quadrato di superficie schermante, mentre i serramenti lo sono fino a 650 €/mq, e quando la loro sostituzione riguarda anche le chiusure oscuranti - come le persiane o le tapparelle - il costo massimo complessivo è fissato in 750 €/mq.
Secondo il Decreto - come specifica la nota in fondo alla tabella dell’Allegato I - i limiti di costo si riferiscono alla sola fornitura dei prodotti, escludendo quindi, sia i costi di smaltimento dei vecchi serramenti, sia quelli di posa in opera, sia tutte le opere complementari necessarie all’esecuzione a regola d’arte dell’intervento.
Non includono quindi l’Iva, né le prestazioni professionali eventualmente necessarie per il rilascio della dichiarazione del fornitore e per la compilazione della pratica Enea, ma escludono anche: l’eventuale ponteggio, o l’utilizzo di una piattaforma di sollevamento, ma anche il controtelaio, il trasporto, il tiro al piano, il bancale esterno, il contro davanzale, le guaine, i nastri di sigillatura, insieme alle operazioni di tassellatura e al collaudo finale.
Quindi di fatto, nel caso dei serramenti in zona E, il costo indicato di 650 €/mq dell’infisso, è relativo alla sola fornitura del prodotto, maggiorato degli eventuali oneri finanziari dovuti allo sconto in fattura, ed escludendo quindi tutti gli altri costi.

Come infatti ha avuto modo di ribadire anche l’ingegner Prisinzano (Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA), appare perfettamente comprensibile e ampiamente giustificata l’affermazione del sottosegretario Alessio Villarosa, contenuta in una delle FAQ pubblicate dal Ministero dell’Economia e della Finanza, che esclude anche la posa dai limiti massimi di costo indicati nell’Allegato I.
Aggiungiamo che, in caso il fornitore o il produttore dei serramenti favorisse i propri clienti con l’applicazione del cosiddetto sconto in fattura, occorre fare attenzione alla modalità di compilazione della fattura stessa: oltre a elencare i beni forniti - evidenziando ovviamente quelli significativi - è necessario che il serramentista esponga in fattura sia il proprio markup, sia il ricarico dovuto agli oneri finanziari, condensandoli in una voce che potrebbe essere descritta come “servizi di vendita”.
Bisogna infatti prestare attenzione a non esporre in fattura una voce separata per gli oneri finanziari, altrimenti la fattura risulterebbe non pienamente detraibile dal contribuente.
La somma delle due voci richiamate, che esclude appunto la posa, è necessaria per verificare la congruità del limite massimo di costo. Per lo stesso motivo, bisogna quindi riportare in fattura anche i metri quadrati dei serramenti e delle schermature solari.
La fattura deve inoltre riportare i costi degli eventuali servizi offerti relativi alla pratica Enea e alla comunicazione telematica verso l’Agenzia delle entrate per la cessione del credito, entrambi da esporre con Iva al 22%.

Viene qui spontaneo anche un consiglio operativo: conviene non esagerare con le spese extra, poiché l’Agenzia delle Entrate ha in mano più di due anni di fatture elettroniche emesse da serramentisti e rivenditori. L’ente stesso evidenzia che, nel caso in cui i costi risultassero superiori ai massimali individuati, la detrazione si applicherebbe solo fino al raggiungimento dei limiti di costo, escludendo la possibilità di veicolare la rimanenza verso altri strumenti di agevolazione fiscale. In poche parole, la parte di spesa eccedente i limiti massimi di costo, resterebbe a carico del contribuente.

Sempre in caso di Ecobonus 50%, la verifica del rispetto dei limiti di costo è generalmente - nei casi più semplici - costituita da una dichiarazione compilata e sottoscritta dal fornitore o dall’installatore.
Nel documento, per esempio in caso di sostituzione dei serramenti, va riportato:

L’utilizzo dei limiti di costo presenti nella tabella dell’allegato I è una procedura semplificata per dichiarare la congruità dei costi. Ma in ogni caso, come riferisce Enea stessa, si tratta di una facoltà riservata alle spese detraibili mediante Ecobonus, ma non è l’unica strada percorribile.

Infatti, in presenza di casi complessi o particolari, ossia quando il prezzo dei manufatti forniti non rientra nei limiti dell’allegato I - come può accadere per certi tipi di infissi dal costo elevato, o come per esempio avviene per le persiane, per le pergotende o per le pergole bioclimatiche, per le quali il massimale di 230 euro a metro quadro appare inadeguato - il beneficiario dell’incentivo o il serramentista stesso, può sempre chiedere a un professionista abilitato di giustificare i costi, mediante l’asseverazione di un computo metrico, basato sui prezzi medi rilevati sul mercato e pubblicati nei prezzari regionali o in quelli nazionali editi dalla DEI, che è la tipografia del genio civile.
In quest’ultimo caso la tabella dell’allegato I non conta più; il computo metrico non dev’essere trasmesso all’Enea, ma va conservato a cura del soggetto beneficiario e le spese professionali sostenute possono essere portate in detrazione.
Il costo dell’asseverazione per opere convenzionali riferite ai serramenti, a livello nazionale, dovrebbe attestarsi tra i 300 e i 500 euro, e secondo noi si tratta di una spesa del tutto accettabile per l’utente finale, in caso appunto di sforamento dei limiti massimi di costo individuati nell’Allegato I, col vantaggio di ottenere un maggiore importo da portare in detrazione.

Ma passiamo ora a fare qualche considerazione sul portale Enea Ecobonus 2021, in merito ai costi riportati. Nella scheda descrittiva dell’intervento l’unico campo compilabile è il costo totale dei serramenti o delle schermature solari. Mentre, le cifre che compaiono nel Riepilogo, in fondo alla scheda, sono automaticamente calcolate sulla base dei dati precedentemente inseriti. Inoltre, in fondo alla pagina è sempre possibile esplicitare le eventuali spese professionali sostenute che, ricordiamolo, sono state incluse nel costo totale precedentemente inserito.
Quindi domandiamoci: nel caso di un intervento Ecobonus il portale Enea esegue la verifica dei costi effettivamente detraibili, oppure deve farsene carico il compilatore?
Effettivamente no, il portale non esegue alcuna verifica di congruenza della spesa.
Infatti, l’inserimento dei costi è completamente demandato al compilatore della scheda. Per non incorrere in errori consigliamo quindi di compilare il costo totale tenendo conto del costo massimo ammissibile, ottenuto mediante i metodi che abbiamo descritto, poiché la verifica di congruenza verrebbe eseguita in sede di controllo da parte di ENEA o dell’Agenzia delle Entrate e in caso di scorrettezze, rigettata.

Per concludere con le casistiche dell’Ecobonus ordinario ricordiamo che, qualora la data di inizio dei lavori - comprovata da documenti sottoscritti dal progettista o dall’esecutore - sia precedente al 6 ottobre 2020, la dichiarazione del fornitore non riguarda la congruità delle spese, ma unicamente i requisiti tecnici dell’intervento - come per esempio il rispetto della trasmittanza termica minima per i serramenti, con riferimento ai valori ante Decreto Requisiti tecnici, e della trasmittanza solare gtot massima per le schermature solari.

Concentriamoci ora sul Superbonus 110%, dove le cose, come sappiamo, sono leggermente più complesse. Anche qui bisogna fare attenzione a non superare i massimali di spesa, che sono di 54.545 euro per la sostituzione dei serramenti - ma in questo caso senza considerare le eventuali opere di isolamento termico effettuate - e di altrettanti 54.545 dedicati all’installazione delle schermature solari.

Come è specificato nel Decreto, la spesa massima ammissibile di 54.545 euro è ottenuta dividendo 60.000 euro - che è il limite di detrazione previsto dall’Ecobonus - per 1,1, ovvero per il 110%. Come per l’Ecobonus i limiti sopra richiamati sono ovviamente riferiti a ogni unità immobiliare oggetto di intervento.
Inoltre, anche per il Superbonus è prevista la verifica del non superamento dei limiti di costo. In questo caso però non esiste un costo massimo già definito dal Decreto: il compito è obbligatoriamente demandato a un professionista abilitato. Il tecnico deve asseverare che siano stati rispettati i costi massimi, stabilendo così gli importi detraibili degli interventi effettuati.
L’asseverazione deve basarsi su un computo metrico compilato a partire dai prezzari nazionali o da quelli predisposti dalla regione in cui è ubicato l’immobile oggetto di intervento, oppure, qualora i prezzari fossero carenti delle voci utili a descrivere correttamente gli interventi, eseguendo un’analisi dei prezzi di mercato, eventualmente avvalendosi anche dei valori indicati nell’allegato I.
I costi sostenuti, per essere detraibili, devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere, così come calcolati nel computo asseverato. Anche in questo caso le spese professionali sostenute sono incluse tra quelle detraibili, secondo i valori massimi dei corrispettivi, di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016.

Quindi, per ricapitolare, in caso di Superbonus è sempre necessario allegare nel portale Enea il computo metrico relativo a tutti gli interventi eseguiti, inclusi la sostituzione dei serramenti e l’installazione delle schermature solari. Il tecnico abilitato dovrà asseverare la congruità delle spese: non sarà sufficiente presentare dichiarazione sottoscritta dal fornitore o dall’installatore.

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Alessandro Palazzo

Architetto, consulente energetico CasaClima. Professore Politecnico Milano e ITS Varese. Consulente tecnico presso Pronema Srl. Web communication (edilizia zero consumo, agevolazioni fiscali).

Architect, energy consultant CasaClima. Professor at Politecnico Milano and ITS Varese (Italy. Technical consultant at Ponema Srl. Web communication (zero construction consumption, tax breaks).

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