r Ecobonus e Superbonus: differenze e tutte le risposte

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Ecobonus e Superbonus: tutte le risposte alle domande dei lettori

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Alessandro Palazzo, architetto specializzato in riqualificazione energetica, ha raccolto le domande più frequenti.

04 marzo 2024


04 marzo, 2024

PREMESSA. Questo articolo è di marzo 2023. A fine dicembre 2023 il Governo italiano ha confermato e aggiornato, fino al 31 dicembre 2024, gli incentivi fiscali dedicati agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche delle singole unità immobiliari e degli edifici in genere.


Pratica Enea

1.1 - Ho comprato delle tende solari e delle persiane. Nel sito di Enea non trovo dove poter collocare l’intervento che doveva essere fatto per schermature solari (SS), mi ritrovo solo infissi. Potrebbe aiutarmi?

Per detrarre le spese sostenute per le schermature solari e per le chiusure oscuranti bisogna accedere alla pagina Detrazioni Fiscali del sito Enea e di seguito andare alla pagina ECOBONUS relativa all’anno in cui si sono conclusi i lavori. 

1.2 - Nella pratica ENEA per la detrazione delle spese relative alle schermature solari, bisogna sempre riportare l’importo indicato in fattura, anche qualora fosse superiore al massimale di 276 €/mq?

Nella scheda descrittiva dell’intervento (Ecobonus) l’unico campo compilabile, in relazione alla spesa congrua, è il costo totale delle schermature solari, mentre le cifre che compaiono nel Riepilogo sono automaticamente calcolate sulla base del dato inserito. Per non incorrere in errori consigliamo quindi di compilare il costo totale tenendo conto del costo massimo ammissibile, ottenuto mediante la consultazione dell’Allegato A al DM 14.02.2022, (276 €/mq). In fondo alla pagina è sempre possibile indicare le eventuali spese professionali sostenute.

1.3 - Nel caso di un intervento Ecobonus il portale Enea esegue la verifica dei costi effettivamente detraibili, oppure deve farsene carico il compilatore?

Come ha avuto modo di affermare l’ing. Prisinzano di Enea: l’input dei costi sul portale è demandato al compilatore della scheda tecnica, il portale non effettua questa verifica che, eventualmente, verrebbe eseguita in sede di controllo da parte di ENEA o dell’Agenzia delle Entrate.

1.4 In una casa bifamiliare è stata sostituita la porta d’ingresso e le finestre del vano scala non riscaldato, comune ai due alloggi. Devo redigere la pratica ENEA? Devo compilare la sezione relativa al riscaldamento?

Le spese sostenute per la sostituzione di infissi (finestrati e opachi) sono fiscalmente detraibili qualora siano installati su un elemento architettonico termicamente disperdente. Tali elementi suddividono la zona riscaldata dagli ambienti confinanti (ambiente esterno e/o locali non riscaldabili). Gli infissi appartenenti a un ambiente non riscaldato, come nel caso del suo vano scale, non possono accedere alle detrazioni fiscali dedicate al risparmio energetico (Ecobonus o Superbonus). Qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni previste (come per esempio, tra le altre, l’apertura di una pratica edilizia comunale di manutenzione straordinaria), i medesimi infissi potrebbero invece accedere al Bonus Casa, che prevede sempre un’aliquota di detrazione del 50%. Per maggiori informazioni può scaricare la guida dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle ristrutturazioni edilizie in ambito residenziale.

1.5 Ho installato una tenda a pergola per la protezione di due porte finestre (esposizione SUD). Ho comunicato all’ENEA tutto quanto necessario, eccetto la relazione asseverata, che avevo capito non fosse necessaria. È così?

La richiesta di detrazione delle schermature solari da inviare all’Enea prevede unicamente la compilazione dei dati anagrafici, dei dati relativi all’immobile e della scheda descrittiva dell’intervento. Non trattandosi di interventi sull’involucro dell’edificio che impongono l’emissione di un APE (Attestato di Prestazione Energetica) al termine dei lavori, non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. È invece necessaria la certificazione del fornitore della schermatura solare, che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti. Pronema rilascia su richiesta la certificazione dei propri prodotti. 

1.6 Per ottenere gli incentivi Ecobonus per una pergotenda è necessario ottenere un certo risparmio energetico?

Il risparmio energetico ottenuto con un intervento di schermatura solare, come per una pergotenda, non deve rispettare alcun limite minimo. Il risparmio energetico può essere indicato pari a zero qualora non vi sia la presenza di un condizionatore d’aria.

 1.7 - In caso di detrazione di chiusure oscuranti quale valore indicare per il gtot?

Il fattore di trasmissione solare delle chiusure oscuranti è generalmente inferiore a 0,35. Nel caso il compilatore non avesse il dato, per le chiusure oscuranti, può inserire il valore 0,35. 

1.8 - Nella pratica ENEA le spese professionali vanno esplicitate alla fine. Ma vanno considerate anche nel totale del riepilogo della spesa?

Sì, è proprio così come dice. Nella compilazione della richiesta di detrazione fiscale delle spese sostenute per opere di risparmio energetico, le spese professionali devono essere incluse nel costo totale (per esempio delle schermature solari) per essere poi esplicitate nella voce “spese professionali” in fondo alla pagina di riepilogo della scheda descrittiva dell’intervento. 

1.9 – Perché nella compilazione della pratica ENEA viene richiesta l’indicazione della resistenza termica supplementare?

Dal 6 ottobre 2020 per i soli interventi in Ecobonus che riguardano le chiusure oscuranti (ovvero scuri, persiane e tapparelle – le schermature solari non c’entrano!) è resa obbligatoria, nella compilazione della pratica Enea, l’indicazione del valore della Resistenza termica supplementare, valutata secondo la norma UNI EN 13125. Questa norma consente di calcolare, con una semplice formula, il valore richiesto partendo dal materiale della chiusura oscurante, dal tipo di chiusura e dal valore di permeabilità. Per calcolarla Enea stessa mette a disposizione un semplice software (“Chiusure oscuranti”) scaricabile da questa pagina. La resistenza termica supplementare della nuova chiusura oscurante dovrà risultare superiore a quella della (eventuale) chiusura preesistente, altrimenti non si produrrebbe alcun risparmio energetico nel comportamento invernale, e quindi non sarebbe fiscalmente detraibile.

1.10 - Tra i dati che compaiono nella compilazione della pratica ENEA, viene richiesto, tra l’altro, l’anno di costruzione dell’immobile. Il mio appartamento è stato completamente ristrutturato nel 2017 ma l’edificio risale a molto tempo prima. Che data metto?

Nella compilazione della pratica da trasmettere a ENEA dovrà indicare l’anno (anche presunto) della prima realizzazione dell’immobile, senza tenere conto di eventuali ristrutturazioni. 

1.11 - Ho acquistato dei serramenti che sono stati posati in data in data 22 ottobre 2020. Ho consegnato tutta la documentazione a un termotecnico che mi prepara la pratica ENEA, che però  mi fa presente che non può procedere con l’invio della pratica perché tre serramenti risultano avere un valore di trasmittanza superiore a 1,30 W/mqK. Da quello che ho capito vale la data di posa collaudo e non la data di ordine degli infissi. Come posso risolvere?

Il tecnico che ha consultato le ha correttamente descritto la situazione. In caso di Ecobonus 50%, per lavori conclusi dopo il 6 ottobre 2020, valgono i parametri stabiliti dal Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020. Qualora avesse una pratica edilizia aperta per opere di manutenzione straordinaria su un immobile a destinazione residenziale, i serramenti possono essere portati in detrazione, sempre al 50%, mediante il Bonus Casa, che non richiede il rispetto del Decreto sopra citato, a condizione che si seguano tutti gli altri requisiti previsti. 

1.12 Posso eseguire lavori con l’agevolazione del Superbonus 110% e congiuntamente accedere anche a lavori agevolati con il 50%? Esempio: sostituire gli infissi (110%) e contemporaneamente acquistare un climatizzatore (50%).

La procedura per l’accesso al Superbonus 110% prevede che, necessariamente a fronte dell’esecuzione di almeno uno degli interventi trainanti, il contribuente possa detrarre anche le spese relative agli interventi trainati (come per esempio la sostituzione degli infissi), nel rispetto delle prescrizioni dello strumento agevolativo: doppio salto di classe energetica, limiti di spesa, massimali di costo, ecc. La sostituzione del climatizzatore non rientra tra gli interventi trainanti. 

1.13 - Ho sostituito infissi e caldaia, posso effettuare un’unica comunicazione all’Enea?

Trattandosi di due diversi interventi, che fanno riferimento a due commi della Legge Finanziaria, è necessario inserire due pratiche Enea distinte. 

1.14 - Ho sostituito il portone di ingresso di casa mia e volevo fare la dichiarazione all’Enea. Purtroppo, non mi è stato rilasciato il valore di trasmittanza termica. Pertanto, richiesto all’installatore sto attendendo da circa un mese perché il prodotto è polacco. Come potrei muovermi? Se dovesse arrivarmi questo dato quant’è il valore minimo che deve avere per poter beneficiare della detrazione? Ho letto che se l’installatore rilasciasse una dichiarazione che il portone è di sicurezza non è necessaria nessuna pratica Enea. Se così fosse nella dichiarazione deve esserci qualche dicitura particolare, fare riferimento a qualche legge o decreto?

Le spese sostenute per la sostituzione delle porte che suddividono i locali riscaldati con l’ambiente esterno o con ambienti non climatizzati, possono essere portate in detrazione tramite Ecobonus (o come intervento trainato con il Superbonus). La certificazione della trasmittanza termica da parte del fornitore è necessaria ai fini della detrazione. Qualora la porta sia stata sostituita prima del 06.10.2020 la trasmittanza termica Ud dev’essere inferiore o uguale a 1,80 W/mqK. Se invece fosse stata sostituita successivamente, Ud dev’essere inferiore o uguale a 1,30 W/mqK. In alternativa, in qualità di portoncino di sicurezza, un serramento opaco può essere detratto mediante Bonus Casa. In questo caso deve trattarsi necessariamente di un immobile residenziale ed è necessario inviare una comunicazione al Comune (anche in edilizia libera, a seconda del Regolamento comunale), senza la necessità di comunicazione all’Enea. Per maggiori informazioni riguardo al Bonus Casa conviene consultare la guida apposita pubblicata dalla Agenzia delle Entrate

1.15 - Dovendo sostituire più serramenti come si deve calcolare la spesa massima detraibile con Ecobonus?

Il limite di spesa massima è da intendersi in maniera cumulativa. Ovvero, si sommano i costi degli interventi su tutti i serramenti, si divide il totale per i metri quadrati della loro superficie complessiva e quindi si verifica il rispetto della massimale previsto dalla Tabella dell’Allegato A al DM 14.02.2022. 

1.16 - Abbiamo sostituito la caldaia usufruendo del bonus 65%. Vorremmo installare una nuova tenda solare sul terrazzo, è possibile usufruire del Superbonus 110%?

Malgrado abbia già usufruito dell’Ecobonus 65% per la sostituzione del generatore termico negli anni scorsi, può tranquillamente utilizzare il Superbonus 110% per l’installazione di schermature solari nel rispetto di tutti i requisiti previsti dallo strumento agevolativo. 

1.18 – Volevamo ricevere delle informazioni sulla cessione del credito al 50% delle tapparelle e tende da sole. Non riusciamo a capire come comportarci per quanto riguarda il calcolo da fare per verificare se possono essere portate in sconto con cessione del credito, come ad esempio avviene con i serramenti, dove sappiamo che il costo totale della fornitura del materiale, va diviso per il coefficiente di 650€/mq, oppure c’è un’altra metodologia per il calcolo? Se sa anche qualcosa in merito alle porte blindate, in quanto anche quelle normalmente vengono portate in detrazione in 10 anni.

Le spese sostenute per l’installazione delle schermature solari (incluse le chiusure oscuranti, come le tapparelle) possono essere detratte mediante Ecobonus 50%, fino al limite massimo di costo pari a 276 €/mq (limite che non include le spese di posa in opera, l’Iva e le eventuali spese professionali). Se invece le stesse spese dovessero essere detratte mediante Superbonus 110%, il tecnico abilitato che compilerà la pratica Enea dovrà verificare mediante la stesura di un computo metrico analitico che il costo sostenuto non sia eccedente rispetto a quanto riportato nei prezzari regionali o in quelli editi dalla DEI (Tipografia del genio civile). La quota in eccesso - sia in caso di Ecobonus, sia di Superbonus - resterà a carico del contribuente senza la possibilità di essere detratta mediante altri strumenti agevolativi. Le porta blindate rientrano nelle detrazioni come “sostituzione di serramenti”, seguendone quindi le medesime logiche. Se voleste eventualmente approfondire la questione Ecobonus, vi consiglio di scaricare i vademecum pubblicati da Enea, sia sui serramenti, sia sulle schermature solari.

Detrazione schermature solari

2.1 - Quale detrazione fiscale spetta per le tende da sole?

Fino a tutto il 2024 è disponibile l’Ecobonus per l’acquisto e la posa di tende da sole e delle schermature tecniche in genere. L’agevolazione permette la detrazione fiscale del 50% di tutte le spese sostenute, fino a 60.000 Euro per unità immobiliare. Le schermature solari sono infatti state individuate come soluzione efficace per limitare il surriscaldamento degli ambienti. L’Ecobonus consiste nel riconoscimento di una detrazione dalle imposte sui redditi pari al 50% delle spese congrue sostenute per l’acquisto e la posa delle schermature solari e include anche le eventuali opere edili connesse all’intervento. Tutti i contribuenti, proprietari a qualsiasi titolo (o affittuari) di un qualunque immobile esistente, possono accedere al beneficio fiscale semplicemente sostenendo i pagamenti mediante bonifico bancario parlante e compilando, tramite il sito internet di ENEA, un modulo semplificato, da inviare entro 90 giorni dal collaudo delle opere. La detrazione può essere utilizzata sia per le nuove installazioni sia per la sostituzione di tendaggi o dispositivi solari già esistenti. 

2.2 - Le pergotende sono detraibili?

Le pergotende e le pergole bioclimatiche, quando sono fissate in aderenza all’edificio e sono a protezione di superfici vetrate (escludendo quelle orientate a nord, nord-est e nord-ovest), rientrano nella definizione di schermatura solare. Hanno quindi accesso alla detrazione del 50% di tutte le spese sostenute, fino a 60.000 Euro per unità immobiliare. Per gli immobili residenziali, rispettando i requisiti richiesti, vi è inoltre la possibilità di detrarre la spesa mediante Bonus Casa 50%.

2.3 – Ho visto che avete delle pergole che hanno una copertura a lamelle orientabili. Sono detraibili?

Le pergole bioclimatiche a lamelle orientabili sono in linea di principio detraibili. Naturalmente ogni caso andrebbe valutato a sé per valutare se il manufatto sarebbe funzionale a schermare il serramento.

2.4 - Cosa si intende con chiusura oscurante? Nella pratica Enea, dopo aver inserito i dati degli infissi, viene posto un quesito sulle chiusure oscuranti. Cosa significa?

Con chiusure oscuranti si intendono persiane, tapparelle, scuri, che, qualora presenti, limitano le dispersioni termiche invernali attribuibili alle finestre. Nella scheda descrittiva dell’intervento sul portale Enea, al momento dell’inserimento degli infissi sostituiti è richiesto di indicare se contestualmente sia stata installata/sostituita una chiusura oscurante (la cui spesa può anch’essa essere portata in detrazione). In tal caso però, come riportato nelle FAQ Enea Ecobonus, il valore di trasmittanza del serramento dev’essere verificato senza considerare il contributo delle chiusure oscuranti. 

2.5 - Come dev’essere predisposto il pagamento della fattura relativa a un intervento di fornitura e posa di una schermatura solare?

Per poter usufruire della detrazione fiscale del 50% per le opere di risparmio energetico è necessario saldare la fattura mediante bonifico parlante. Ogni istituto bancario ha predisposto il modello di bonifico specifico per la detrazione fiscale di interventi mirati al risparmio energetico, ai sensi della Legge del 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.

2.6 - Le zanzariere sono detraibili?

Le zanzariere in genere non possono accedere all’Ecobonus, quindi non sono fiscalmente detraibili. Sul web circolano informazioni non corrette riguardanti un imprecisato “Bonus zanzariere”; generano dubbi nel lettore, sleale concorrenza e soprattutto inducono il contribuente a incorrere in un reato di natura fiscale. Tuttavia, ci sono alcuni tipi di reti per zanzariere, che anche Pronema tratta, che presentano caratteristiche prestazionali che ne permettono la detrazione al 50%. Qui abbiamo trattato approfonditamente il tema e qui può trovare alcuni utili suggerimenti.

2.7 - Esistono reti per zanzariere che hanno una funzione oscurante e quindi potrebbero essere incluse nella detrazione fiscale?

Con chiusure oscuranti si intendono avvolgibili, persiane e scuri che contribuiscono, in inverno, a ridurre la trasmittanza termica delle superfici vetrate. Con schermature solari si intendono quei dispositivi che limitano, in estate, l’irraggiamento solare sulle superfici vetrate e quindi il surriscaldamento dei locali abitativi.
La gran parte delle reti per zanzariere, essendo per loro natura forate, non svolgono alcuna funzione di riduzione della trasmittanza termica. Le schermature solari per essere fiscalmente detratte, oltre a possedere i requisiti elencati nel vademecum pubblicato da Enea, devono essere certificate, in abbinamento a un vetro di tipo C, con un gtot ≤ 0,35. Qualora una rete per zanzariera fosse certificata, in abbinamento a un vetro di tipo C, con un gtot ≤ 0,35 potrebbe intendersi come schermatura solare e quindi accedere alle detrazioni fiscali dedicate al risparmio energetico. Nel catalogo Pronema sono presenti alcuni dispositivi che prevedono una rete filtrante rinforzata che presenta gtot pari a 0,35. Per maggiori informazioni può rivolgersi al nostro ufficio tecnico e consultare un nostro approfondimento qui

2.8 - Leggevo l’articolo sulle zanzariere. Vi contatto da una E.S.CO e da qualche settimana, in seguito al decreto rilancio-cessione del credito, prendiamo anche il credito per gli infissi. Un cliente ci chiede se, dovendo sostituire gli infissi, può far rientrare all’interno della pratica anche le zanzariere. Sappiamo che le zanzariere non sono detraibili, ma in questo caso, essendo un’unica pratica, secondo voi possiamo farle rientrare? (e scontando in fattura quindi anche le zanzariere?).

Come ha ben compreso alle zanzariere non è dedicata alcuna misura agevolativa in tema di risparmio energetico (a meno che non si tratti di particolari reti certificate, in abbinamento a un vetro di tipo C, con gtot ≤ 0,35, che Pronema ha in catalogo). Ne deriva che la grandissima parte delle zanzariere non generano alcun credito fiscale esigibile e quindi lo sconto in fattura non risulta applicabile. Nulla conta che le zanzariere siano vendute in un lotto che comprende i serramenti. Consiglierei quindi di separare la fattura relativa ai serramenti rispetto a quella delle zanzariere. 

2.9 - Esiste una soluzione efficace per combattere l’invasione delle cimici in casa?

ERMETICA è il nuovo brevetto Pronema accuratamente progettato e lungamente testato con l’obiettivo di contrastare l’assalto delle cimici nelle nostre abitazioni. Si tratta di una zanzariera anticimice tecnicamente evoluta: presenta infatti una serie di accorgimenti puntuali che rendono i nostri ambienti impenetrabili, evitando la presenza dei tipici luoghi dove questi fastidiosi insetti cercano rifugio. Ne parliamo in un articolo dedicato. 

2.10 - È possibile detrarre una schermatura solare installata sul lato Nord?

La possibilità di detrarre con Ecobonus al 50% il costo di fornitura e posa di una schermatura solare (incluse le pergotende) è esclusa per le installazioni orientate a nord, nord-est e nord-ovest, come indica il vademecum pubblicato da Enea sull’argomento. Per gli immobili residenziali, rispettando i requisiti richiesti, vi è la possibilità di detrarre la spesa mediante Bonus Casa 50%.

2.11 - Nella richiesta di detrazione fiscale delle schermature solari sul sito ENEA è necessario indicare il risparmio energetico stimato?

R - La FAQ n. 7.B (ex 47) pubblicata da ENEA chiarisce che in caso di presenza di impianto di climatizzazione estiva è necessario indicare il risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile [kWh/anno] che consegue all’installazione di schermature solari. Tale dato dev’essere ricavato in maniera analitica e per calcolarlo riteniamo sia necessario l’intervento di un tecnico esperto. In caso di assenza di impianto di condizionamento dell’aria il risparmio energetico invernale è da indicare con il valore 0 (zero). Per un maggiore approfondimento consigliamo la lettura di un nostro articolo 

2.12 - Sto compilando la dichiarazione Enea per le tende da sole. Nella terza schermata (seleziona l’intervento) non compare la dicitura schermature solari e chiusure oscuranti. Come devo procedere per completare la richiesta?

Per detrarre le spese relative all’installazione delle tende da sole è necessario accedere al sito Ecobonus Enea relativo all’anno di conclusione degli interventi, generare una nuova dichiarazione e nella scheda “Seleziona l’intervento” spuntare la voce relativa al comma 345B (Schermature Solari). 

2.13 - Ho intenzione di installare una schermatura solare a casa mia. Sto cercando di capire la normativa sulle detrazioni fiscali, ma non ho capito: 1) se è previsto che la superficie schermata abbia un orientamento che non sia nord/nord-ovest/nord-est; 2) se la detrazione è del 50% o del 65%. Mi potrebbe chiarire questi due punti?

Tutte le spese sostenute per la fornitura e la posa di una schermatura solare - a esclusione degli orientamenti Nord, Nord-Est e Nord-Ovest - accedono all’agevolazione fiscale Ecobonus che prevede un’aliquota di detrazione pari al 50%. La detrazione è recuperabile in 10 anni dal versamento dei propri tributi. Per maggiori chiarimenti sulle caratteristiche che devono possedere le schermature detraibili la invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata. 

2.14 - Vorrei sapere se anche le aziende possono godere dell’Ecobonus tende da sole.

L’Ecobonus tende da sole, che permette la detrazione del 50% di tutte le spese sostenute per la forniture e la posa dei sistemi di schermatura solare, può essere utilizzato sia dai privati sia dalle aziende ed è valido per tutti gli immobili, di qualunque categoria catastale, incluse le aziende.

2.15 - Quali permessi edilizi sono necessari per l’installazione di una tenda da sole o di una pergotenda?

L’installazione o la sostituzione delle tende da sole non necessita di autorizzazioni comunali né paesaggistiche, poiché si tratta di edilizia libera; è però necessario verificare la presenza di eventuali indicazioni sul proprio regolamento condominiale (generalmente relative ai colori dei tessuti utilizzabili). Anche le pergotende e le pergole bioclimatiche sono esenti da richieste di permessi comunali, in quanto si configurano come elementi di arredo esterno.

2.16 - In merito all’installazione di tende da sole vorrei sapere se queste costituiscono modifiche strutturali a un capannone industriale e pertanto se va effettuata la relativa variazione catastale ed eventualmente l’autorizzazione del Comune.

Gli interventi di installazione e sostituzione delle tende da sole non necessitano di autorizzazioni comunali né paesaggistiche (secondo il DPR 31/2017) e non hanno incidenza sullo sviluppo plano-volumetrico dell’immobile. Accedono, come schermature solari, alla detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute. 

2.17 – In fase di ristrutturazione ho sostituito gli infissi. Vorrei acquistare anche delle veneziane, senza usufruire dell’installazione del fornitore. Posso acquistarle ugualmente con l’IVA al 10% e portare in detrazione il 50% del costo?

La detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per le schermature solari è utilizzabile anche solo per il loro acquisto. In tal caso, acquistando direttamente dal fornitore, non potrà però godere dell’Iva agevolata al 10%, poiché tale riduzione è ammessa, per gli edifici residenziali, solo in caso di servizio di fornitura e contestuale posa. 

2.18 - Pongo 3 quesiti: 1) in merito alla compilazione della pratica per schermature solari non si fa cenno al calcolo dei 276,00 euro + Iva detraibili al mq. Potrei avere delucidazioni in merito? 2) Da altre fonti (anche da Enea) ho appreso che è necessario compilare i dati relativi all’impianto termico esistente, con l’eccezione per gli interventi di: schermature solari, collettori solari e impianti a biomassa. 3) Ho inviato la pratica Enea senza la compilazione del campo “Riepilogo dei costi” ma non sono comparsi messaggi di dati mancanti.

Il portale Ecobonus 2019 di Enea non prevede la verifica del costo massimo al mq (massimale invece da utilizzare per eventuali pratiche Superbonus). Enea riferisce che in caso di detrazione fiscale relativa alle spese sostenute per le schermature solari non è necessario compilare la parte relativa all’impianto termico invernale qualora l’impianto sia assente, anche se di fatto il risparmio energetico generato dalle schermature evidentemente non incide sui consumi invernali. Da ultimo, se ha compilato il campo relativo al costo sostenuto per la fornitura e la posa delle schermature solari, il modulo di riepilogo dei costi si auto compila, senza generare errori.

2.19 - Avrei bisogno di informazioni prima di acquistare le tende da sole. Due anni fa ho ristrutturato la mia casa e mi sono avvalso delle agevolazioni energetiche. Successivamente ho anche sostituito la caldaia. Posso ancora usufruire elle detrazioni energetiche dedicate alle schermature solari? 

Lo strumento agevolativo Ecobonus 50% dedicato alle schermature solari prevede un tetto massimo di detrazione pari a 60.000€, per unità immobiliare. Qualora nell’ultimo decennio l’unità avesse già in parte goduto dell’agevolazione rimane la facoltà di intervenire sulle superfici vetrate non schermate (ovvero che presentano un valore gtot superiore a 0,35) fino a colmare il limite massimo di detrazione (tenendo conto delle spese già effettuate e richieste in detrazione). 

2.20 - Ho installato un pergotenda e intendo usufruire dell’Ecobonus 50%. Ai fini della detrazione fiscale devo verificare anche il massimale di 276 euro al mq? O tale massimale si riferisce solo al Superbonus 110%?

Il massimale di spesa contenuto nell’allegato A del DM 14.02.2022 è dedicato anche all’Ecobonus 50%. Quindi è da verificare. Il rivenditore è tenuto a rilasciare una dichiarazione relativa a questo aspetto. Le ricordiamo che i costi eccedenti tale limite resteranno a carico del contribuente. 

Superbonus

3.1 - Se realizzo un intervento agevolabile con Superbonus 110% su una villetta unifamiliare a schiera (indipendente), posso installare come intervento trainato (oltre ai pannelli fotovoltaici) delle tende da sole rivolte a sud e a ovest? Si tratterebbe di nuova installazione, non di sostituzione.

L’accesso al Superbonus, nel rispetto dei requisiti, è consentito anche per le schermature solari, anche se di nuova installazione. Il limite di spesa detraibile per l’intervento trainato che prevede l’installazione di schermature - non orientate a nord, nord-est e nord-ovest - è di ca. € 54.000 per unità immobiliare. Per accedere agli strumenti di detrazione fiscale attualmente previsti per il risparmio energetico degli edifici, è necessario che i dispositivi di protezione solare posseggano determinati requisiti e prestazioni certificate. I prodotti presenti nel catalogo di Pronema rispettano attentamente questi criteri.

3.2 - In una palazzina composta da 8 appartamenti, tutti con ingresso indipendente, si sta avviando la pratica per i seguenti interventi: 1) cappotto esterno 2) antisismica 3) infissi 4) portoncini d’ingresso 5) ringhiere balconi 6) caldaia a condensazione. È possibile integrare alla pratica per l’ottenimento del Superbonus 110% la sostituzione delle tende?

Per accedere al Superbonus è necessario effettuare almeno un intervento trainante (isolamento termico e/o sostituzione del generatore di calore). È inoltre possibile, anche per garantire il doppio salto di classe energetica, effettuare tutti gli interventi trainati previsti dallo strumento agevolativo. Tra gli interventi trainati rientrano a pieno titolo anche le schermature solari, sia nel caso si tratti di nuove installazioni, sia che si tratti di sostituzioni di tendaggi già esistenti, purché si ripettino i requisiti previsti, i limiti massimi di spesa e i massimali di costo. Per conoscere le caratteristiche che devono possedere le schermature solari per essere portate in detrazione fiscale le consigliamo di visitare la nostra pagina dedicata.

3.3 – Mi confermate che i pagamenti delle fatture devono essere eseguiti in sequenza: cioè prima il pagamento della fattura di un intervento trainante, successivamente i pagamenti delle fatture di pagamenti trainati e chiudere, sempre a livello temporale, con il pagamento della fattura di un intervento trainante?

La guida dedicata al Superbonus recentemente pubblicata da Agenzia delle entrate recita testualmente: “Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Come può notare non è necessario che le fatture relative ai lavori trainati siano la prima e l’ultima della serie. È però fondamentale che le date delle fatture relative ai lavori trainati siano incluse tra la data di presentazione in Comune della pratica edilizia e la data di presentazione in Comune della fine dei lavori.

3.4 – Nel Superbonus 110%, sostituendo gli infissi e le relative persiane, ho ancora diritto alla detrazione delle spese relativa alle tende da sole?

La norma su questo particolare aspetto non è chiara, in effetti. Riteniamo che, viste le procedure per l’inserimento delle richieste di detrazione tramite il portale Enea, qualora il contribuente sostituisse i serramenti e contestualmente installasse delle chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, ecc.) ha la facoltà di installare, anche sui medesimi serramenti sostituiti, anche le schermature solari (tende, frangisole, veneziane, ecc.) e portare in detrazione tutte le spese sostenute e sopra citate. Qualora invece il contribuente non stia sostituendo i serramenti, riteniamo più cautelativo optare, finestra per finestra, per la detrazione della spesa relativa all’installazione di una schermatura solare piuttosto che di una chiusura oscurante, malgrado l’una incida sul risparmio energetico in regime estivo, mentre l’altra agisca riducendo le dispersioni termiche durante la stagione invernale. Ricordiamo inoltre, qualora sussistano le condizioni, che è possibile affiancare al Superbonus, come anche all’Ecobonus, il Bonus Casa dedicato alla ristrutturazione delle abitazioni. Il contribuente in questo caso potrebbe, senza più incertezze, detrarre al 50% sia la spesa relativa alle schermature solari (ad es. con Superbonus o con Ecobonus), sia la spesa relativa alle chiusure oscuranti (ad es. con Bonus Casa).

Limiti di costo

4.1 - Sembra che il 50% sia solo su 276€ per mq di schermature, e non sul 50% del lavoro effettuato. In questo caso il beneficio sarebbe molto ridotto…

Per le pratiche Ecobonus il costo massimo detraibile è stato determinato fino a 276 €/mq. Riteniamo utile sottolineare che tale costo massimo non include l’IVA, né le prestazioni professionali eventualmente sostenute, né le opere strettamente correlate all’intervento, né tantomeno la manodopera per l’installazione. Il limite di costo, che appare congruo per le tende da sole, riguarda quindi la sola fornitura.

4.2 – Nel Superbonus è necessario asseverare il prezzo massimo. Qualora nel prezzario regionale fosse indicato un costo inferiore a quello riportato nell’allegato A (780 €/mq per i serramenti), come per esempio un serramento in PVC da 350 €/mq, qual è il valore massimo applicabile?

In caso di Superbonus il tecnico abilitato deve necessariamente asseverare che i costi siano inferiori o uguali ai prezzi medi contenuti nei prezzari regionali o pubblicati dalla casa editrice DEI. Nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, il tecnico determina i prezzi in maniera analitica. Nel caso invece si utilizzi l’Ecobonus 50%, l’asseverazione del tecnico può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore. In tutti i casi l’ammontare massimo detraibile non deve eccedere oltre i massimali di costo riportati nell’allegato A del DM 14.02.2022. Quindi nel caso di Superbonus il tecnico effettuerà un duplice controllo, verificando che la spesa massima detraibile sia quella inferiore tra i prezzari ufficiali e quella dell’Allegato A.

4.3 - Dovrei realizzare delle tende da sole a bracci su una parete con vetrate esposte a ovest, come intervento trainante del Superbonus 110%. La superficie delle tende è di 33 mq, mentre le superfici vetrate sono da 14 mq. Il limite di spesa di 276€/mq è riferito alla superficie vetrata protetta o alla superficie della tenda?

Per l’applicazione del Superbonus, il tecnico allega il computo metrico relativo a tutti gli interventi e assevera che i costi massimi siano inferiori a quanto indicato nei prezzari regionali (o editi dalla DEI). Qualora nei prezzari non comparissero le voci specifiche relative agli interventi svolti, i prezzi si determinano in via analitica, anche eventualmente utilizzando l’allegato I del Decreto Requisiti tecnici. Per l’Ecobonus invece l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore nel rispetto dei massimali di costo di cui all’allegato A del DM 14.02.2022. In entrambi i casi, se i costi risultassero maggiori, la detrazione si applicherebbe fino ai limiti massimi. Il massimale di costo individuato nell’allegato A, nel caso delle schermature solari, è riferito alla superficie della schermatura stessa.

4.4 – Qual è il valore massimo detraibile in regime di Ecobonus 50%?

Le spese sostenute per l’installazione delle schermature solari possono essere detratte mediante Ecobonus 50%, fino al limite massimo di costo pari a 276 €/mq (limite che non include le spese di posa in opera, l’Iva e le eventuali spese professionali). Se le stesse spese dovessero essere invece detratte mediante Superbonus 110%, il tecnico abilitato che compilerà la pratica Enea dovrà verificare mediante la stesura di un computo metrico analitico che il costo sostenuto dal contribuente non sia eccedente rispetto a quanto riportato nei prezzari regionali o in quelli editi dalla DEI (Tipografia del genio civile). La quota in eccesso - sia in caso di Ecobonus, sia di Superbonus - resterà a carico del contribuente senza la possibilità di essere detratta mediante altri strumenti agevolativi. Volendo eventualmente approfondire la questione Ecobonus, le consiglio di scaricare il vademecum pubblicato da Enea sulle schermature solari.

4.5 - Ho un cliente che vorrebbe sostituire 5 serramenti e 7 oscuranti. Posso calcolare tutto il costo dei materiali dei serramenti e degli oscuranti nel massimale di 900 €/mq, anche se 2 oscuranti non possono essere accoppiati ai relativi serramenti?

Come dice giustamente, il limite di costo, nelle zone climatiche D, E e F, per la detrazione con Ecobonus 50% delle spese sostenute per la sostituzione di serramenti contestuale all’installazione di chiusure oscuranti è di 900 €/mq. Il limite di costo invece per la sola installazione di schermature solari/chiusure oscuranti è pari a 276 €/mq. Quindi nel suo caso avrà 5 serramenti con limite massimo di 900 €/mq e due persiane con limite massimo pari a 276 €/mq. L’eventuale costo eccedente questi importi, rimane a carico del contribuente, senza la possibilità di accedere ad altri bonus fiscali.

4.6 - Nell’Allegato A al DM 14.02.2022 non compare la voce relativa al cassonetto. Il suo costo è da intendersi inglobato nel massimale dei serramenti?

Esattamente, è proprio così, come ha affermato Enea stessa.

Impianto termico

5.1 – Nella pratica da inviare all’Enea, in caso di Ecobonus per l’installazione di una pergotenda in terrazzo, devo compilare anche i dati sull’impianto termico esistente?

Enea ha specificato che, nel caso l’immobile oggetto di intervento sia climatizzato, i dati relativi all’impianto termico devono essere compilati. È necessario inoltre indicare se è presente un impianto di raffrescamento e, solo in quel caso, è necessario determinare analiticamente il risparmio energetico derivante dalle protezioni solari in detrazione, anche utilizzando il software gratuito Shadowindow scaricabile dal portale Enea. Se il condizionatore non fosse presente bisogna indicare che il risparmio energetico è pari a zero.

5.2 - Sono in procinto di compilare sul sito ENEA la richiesta per Ecobonus per l’installazione di una pergotenda (schermatura solare). Devo compilare la sezione ”Impianto termico”? Sulla versione precedente del sito questa scheda era chiaramente da saltare (compariva una nota di chiarimento).

Come effettivamente ha notato, la versione precedente della scheda descrittiva dell’intervento predisposta da Enea era maggiormente esplicativa. In caso di richiesta di detrazione fiscale di schermature solari, nel caso l’impianto termico sia assente, non è necessario compilare la relativa sezione. Infatti, qualora l’impianto di riscaldamento non sia stato descritto, il pulsante “Conferma e invia” non restituisce alcun errore, permettendo la conclusione della dichiarazione. È utile inoltre segnalare che dev’essere indicata l’eventuale presenza di un impianto di condizionamento estivo. In quest’ultimo caso, dev’essere inoltre riportato il risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile (espresso in kWh/anno), che può essere calcolato anche utilizzando Shadowindow, il software gratuito fornito da Enea, come spieghiamo in questo articolo.

5.3 - A seguito dell’istallazione di una schermatura solare, cosa dovrei indicare circa la presenza di impianto di condizionamento estivo, nel mio caso in cui non ho alcun condizionatore, ma l’impianto a pavimento funziona anche da raffrescamento?

La scheda Enea descrittiva dell’intervento richiede di specificare l’esistenza o meno di un impianto di condizionamento, intendendolo più genericamente come impianto di raffrescamento. Nel suo caso quindi, siccome la pompa di calore agisce anche in regime estivo è necessario che indichi questa circostanza (impianto di condizionamento: SI).

Infissi e schermature

6.1 - Siamo vostri clienti fissi da anni. Durante l’inserimento di una pratica Enea che prevede la sostituzione sia di infissi, sia di oscuranti dev’essere spuntata la casellina “oscurante” in fondo alla riga degli infissi, anche se la trasmittanza limite degli infissi è rispettata già senza contributo degli oscuranti?

Qualora si stia procedendo alla richiesta di detrazione presso il portale Enea per la sostituzione di serramenti e contestuale installazione di chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, scuri) è necessario inserire un’unica richiesta (per interventi sull’involucro), selezionando la casellina oscurante in fondo alla riga degli infissi. Nella verifica della trasmittanza termica limite del serramento non è possibile considerare il contributo positivo dovuto alle chiusure oscuranti. Qualora invece si trattasse di portare in detrazione le spese sostenute per la sostituzione di serramenti e per l’installazione di schermature solari, oppure se l’installazione di chiusure oscuranti non fosse contestuale alla sostituzione dei serramenti, è necessario inserire sul portale Enea due pratiche distinte: una per i serramenti e l’altra accedendo all’intervento di cui al comma 345B Schermature Solari.

6.2 – Recentemente ho sostituito due finestre da tetto e contestualmente ho applicato due tapparelle elettriche esterne in alluminio. L’installatore ha emesso ovviamente una fattura unica. Siccome infissi e tapparelle godono entrambe della detrazione al 50%, come devo comportarmi nella compilazione delle due sezioni?

Per poter fruire della detrazione fiscale per le spese sostenute ha necessità, nonostante in questo caso le percentuali del beneficio coincidano, di inserire le spese effettuate mediante due sezioni della scheda descrittiva degli interventi effettuati: 1) serramenti e infissi; 2) schermature solari e chiusure oscuranti. Indicando i relativi importi di spesa. Le consigliamo di chiedere all’installatore di specificare più dettagliatamente in fattura gli importi corrispondenti alle due voci distinte (serramenti e oscuranti), oppure ancora meglio, di emettere due fatture distinte così da agevolare il contribuente nell’inserimento della richiesta di detrazione presso il portale Enea.

6.3 - In caso di contestuale installazione di infissi e schermature solari quali sezioni del portale Enea devo compilare?

Per detrarre gli interventi relativi alle schermature solari e ai serramenti è necessario compilare due distinte pratiche Enea, differenziando quindi gli importi sostenuti. Una pratica sarà relativa al comma 345B (schermature solari) e una relativa al comma 345A (interventi sull’involucro: superfici opache e trasparenti).

6.4 - Nella dichiarazione Enea per l’Ecobonus 50% può essere indicata la somma delle fatture relative alle finestre e alle tapparelle, malgrado i fornitori siano diversi?

Qualora la sostituzione dei serramenti avvenga contestualmente all’installazione delle chiusure oscuranti (come le tapparelle) dev’essere inserita nel portale Enea un’unica pratica che prevede la somma degli importi sostenuti dal contribuente, indipendentemente da chi ha emesso le fatture.

6.5 - In caso di acquisto contestuale e integrato di serramenti e schermature solari/oscuranti come avviene la compilazione della pratica Enea?

Per detrarre fiscalmente le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti e per l’installazione di schermature solari è necessario compilare due distinte pratiche sul portale Enea, relative agli importi separatamente esposti in fattura. Qualora i serramenti prevedano un sistema di schermatura solare integrato all’interno della vetrocamera, bisogna unicamente compilare la pratica Enea relativa alla sostituzione degli infissi.

IVA

7.1 - Quale aliquota IVA dev’essere applicata alle tende da sole e alle zanzariere?

Quando la fornitura e la contestuale posa in opera di un componente accessorio al serramento - come una tenda da sole, una zanzariera o una pergotenda - si svolge nell’ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria in un immobile residenziale, l’aliquota IVA dev’essere ridotta al 10%. Lo stesso vale in caso di un intervento di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (secondo il DPR 380/2001) realizzati su qualsiasi tipologia di immobile. È quanto risulta dalla Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Qui abbiamo pubblicato un articolo, un video e una guida pratica scaricabile gratuitamente, sull’applicazione corretta dell’IVA.

7.2 - Ho visionato attentamente il vs video sull’applicazione dell’Iva agevolata (zanzariere e schermature solari). Ho in mano più preventivi per fornitura e posa in opera di tende da sole esterne e di Iva al 10% non ne vogliono sentir parlare. Mi può dare qualche chiarimento?

Con la Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con esattezza come esporre in fattura le aliquote IVA per la vendita dei serramenti e dei loro componenti accessori (come le zanzariere e schermature solari). La casistica riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Potrebbe segnalare ai suoi fornitori la lettura di tale documento ufficiale piuttosto che dell’approfondimento effettuato da Pronema sul tema.

7.3 - Innanzitutto complimenti per le ottime informazioni e il chiaro video sull’aliquota Iva al 10%. Sono il proprietario di un appartamento rivolto a sud. Sto “lottando” con i fornitori per acquistare e installare una pergola bioclimatica con Iva al 10%. Ma grazie al vostro sito dovrei avere maggior forza di convincimento. Per avere l’iva al 10% e contemporaneamente la detrazione del 50% è sufficiente la sola pratica Enea?

La ringraziamo per l’apprezzamento che ci rivolge e saremmo lieti se i nostri approfondimenti la aiutassero a dipanare la questione coi suoi fornitori. Per fruire della detrazione fiscale del 50%, è sufficiente, entro 90 giorni dal termine delle opere, compilare la scheda descrittiva sul sito Enea e consegnare il documento di sintesi finale al proprio commercialista. L’Iva agevolata al 10% dev’essere applicata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sugli immobili residenziali, in cui oltre alla fornitura dei beni sia prevista la loro posa.

7.4 - Vorrei montare una tenda a rullo con motore su un pergolato già esistente addossato al muro per riparare lo scuro dal sole, oltre a una tenda a bracci sul terrazzo. Le tende usufruiscono dell’Iva agevolata al 10%? Dalla Circolare 15/2018 mi sembra di capire che sia così, mentre dove faccio la dichiarazione dei redditi mi dicono che l’Iva è al 22% perché non sto facendo altri lavori di ristrutturazione.

In linea generale, secondo la Circolare 15/E dell’Agenzia delle entrate, l’intervento di fornitura e posa di tende da sole, essendo funzionalmente autonome rispetto agli infissi, può fruire in ambito residenziale del regime agevolato Iva 10%. Per maggiori chiarimenti le inviamo in allegato il nostro approfondimento sul tema e la invitiamo inoltre a visitare questa nostra pagina dedicata e che contiene utili risposte alle più frequenti domande.

7.5 - Se cambio i serramenti e voglio accedere alla detrazione al 50%, inviando dichiarazione all’Enea, posso comunque avere tapparelle e zanzariere fatturate con il 10% di Iva, anche se non presento alcuna pratica edilizia di manutenzione?

Come scrive correttamente, indipendentemente dalla fruizione dell’agevolazione fiscale e indipendentemente dalla presenza o meno di un titolo abilitativo, la fattura per la fornitura e la posa di accessori al serramento (come le zanzariere e le tapparelle) qualora sia relativa a un immobile a destinazione residenziale, deve prevedere Iva ridotta al 10%. Le segnalo inoltre che anche le tapparelle, in qualità di chiusure oscuranti, possono essere portate in detrazione fiscale al 50%.

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Alessandro Palazzo

Architetto, consulente energetico CasaClima. Professore Politecnico Milano e ITS Varese. Consulente tecnico presso Pronema Srl. Web communication (edilizia zero consumo, agevolazioni fiscali).

Architect, energy consultant CasaClima. Professor at Politecnico Milano and ITS Varese (Italy. Technical consultant at Ponema Srl. Web communication (zero construction consumption, tax breaks).

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